Limite minimo frequenza
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Il D.P.R. n. 122/2009, art. 14 comma 7, prevede quanto segue:
“A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire ...OMISSIS….motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
DEROGHE STABILITE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI
per l'a.s. 2011-2012
- Assenze per malattia giustificate con certificato medico;
- Assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia);
- Entrate posticipate o uscite anticipate per motivi di trasporto autorizzate dall’Ufficio di Dirigenza;
- Uscite anticipate per motivi sportivi autorizzate dall’Ufficio di Dirigenza;
- Uscite anticipate, su richiesta dei genitori, per motivi di salute o gravi motivi di famiglia debitamente documentati;
- Assenze degli alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura.
- Partecipazione a Progetti Scolastici in cui sia prevista l’assenza durante le ore curriculari.
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